DL Energia e semplificazioni sul fotovoltaico

DL Energia e semplificazioni sull'installazione fotovoltaico

In qualsiasi modalità di installazione, l’impianto fotovoltaico su edifici non è soggetto a permessi, autorizzazioni e atti amministrativi di assenso, tranne gli impianti che vi vanno a realizzare su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico. Alcune delle semplificazioni che si sono ottenute riguardano anche i pannelli fotovoltaici installati nei centri storici.

Con il via libera del passaggio al Senato, è diventata legge il Dl Energia (Dl 17 del 2022), denominato anche decreto “Bollette”. Con il passaggio in legge aumentano così le misure a favore dell’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In special modo con qualsiasi modalità di installazione, l’impianto fotovoltaico installato sugli edifici, insieme alle opere direttamente funzionali alla connessione alla rete elettrica, non è soggetto a permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, tranne gli impianti realizzati su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico.

Con gli aggiornamenti dettati dal decreto, l’installazione – con qualunque modalità – di impianti solari termici e fotovoltaici sugli edifici o strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, sono ora considerate manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso tranne gli impianti realizzati su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (parchi, Ville, giardini e complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici). In questo caso, per il fotovoltaico, per il solare termico e per le relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, resta comunque l’obbligo del nulla osta paesaggistico.

Le principali novità rispetto alla normativa in vigore fino ad ora sono:  Prima erano esenti da permessi gli impianti termici e solari fotovoltaici installati su edifici, purché rispettassero alcuni criteri e cioè gli impianti dovevano essere aderenti e/o integrati nei tetti degli edifici, avere la medesima inclinazione e orientamento della falda del tetto, inoltre i vari componenti non dovevano modificare la sagoma degli edifici. Ora, anche se con le dovute eccezioni relative ai vincolipaesaggistici, gli impianti fotovoltaici solari e termici non hanno più bisogno di atti di assenso qualsiasi sia la modalità di installazione. Tali semplificazioni inoltre si estendonoanche alla realizzazione delle opere che servono a connetterli alla rete elettrica.

Con una modifica al testo originario apportata alla Camera, la semplificazione è stata ampliata – a quanto pare in contrasto con quanto dispone il glossario dell’edilizia libera –  anche alle zone A degli strumenti urbanistici comunali (individuate ai sensi del Dm 1444 del 1968). Quindi, anche nelle zone A, l’installazione – con qualsiasi  modalità – di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ricade comunque nella manutenzione ordinaria e non risulta subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, tranne gli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Infine, se l’installazione riguarda complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi centri ed  nuclei storici (art. 136, comma 1, lettera c) del Dlgs 42 del 2004), non serviranno autorizzazioni o atti di assenso se i pannelli installati sono integrati nelle coperture e non sono visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, purché i manti di copertura non siano realizzati in materiali della tradizione locale.

C’è inoltre da aggiungere che per la comunicazione dell’installazione degli impianti di potenza oltre i 50 kW e fino a 200 kW, non soggetti a permessi, autorizzazioni e atti di assenso, si dispone l’applicazione del modello unico semplificato. Le condizioni e modalità per l’estensione del modello unico sono demandate ad un decreto del ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 2 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge).

Per le rinnovabili, la modifica segue l’iter semplificato a meno che non ci sia incremento dell’area occupata

Con la nuova normativa viene introdotta una semplificazione per gli interventi di modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili, nel caso in cui la modifica non sostanziale comporti un incremento della potenza installata e la necessità di realizzazione di ulteriori opere connesse (senza che però vi sia incremento dell’area occupata), tali opere connesse sono autorizzate mediante la medesima procedura semplificata (art. 6-bis del Dlgs 28 del 2011) applicabile all’intervento non sostanziale. Gli interventi sono quindi assoggettati a Dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila).

In arrivo semplificazioni per le aree idonee e l’agrivoltaico

Con le suddette modifiche normative viene riscritto il comma 9-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, modificando così la procedura autorizzativa semplificata per l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW. Ora la Procedura abilitativa semplificata (Pas) si applica, non solo agli impianti connessi alla rete elettrica di media tensione, ma anche per connessioni alla rete elettrica di alta tensione, e non solo agli impianti ma anche alle relative opere di connessione. Inoltre, si estende l’applicazione della Pas anche ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, che distino non più di tre chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, inoltre è stata innalzata da 10 MW a 20 MW per tutti gli impianti in questione la soglia di potenza oltrepassata la quale vi è l’obbligo di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Vengono inoltre realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata, gli impianti fotovoltaici con moduli posti a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.

Procedura semplificata per gli impianti flottanti

La Procedura abilitativa semplificata (di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 28/2011) si applica ora anche agli impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posti in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.

Aree industriali fotovoltaico anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali

Nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre gli indici di copertura esistenti, sarà possibile installare impianti fotovoltaici e termici coprendo fino al 60% dell’area industriale di pertinenza.








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